Regolamento per l’applicazione dello Statuto ed. 2014

  

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALOR MILITARE

Eretto in Ente Morale con R. D. 31 Maggio 1928 n° 1308

REGOLAMENTO

Per l’applicazione dello Statuto Sociale

pubblicato nella G.U. n. 338 del 24 dicembre 1975

e aggiornato con le modifiche deliberate dal XXIX Congresso Nazionale

approvate e depositate al n. 118/2002 del Registro delle Persone

Giuridiche della Prefettura di Roma (art.2 D.P.R. 10/2/2000 n.361)

2014

 

Capo I

Art. 1

Costituzione e Composizione

L’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti insigniti di ricompense al Valor Militare, costituito in Roma il 26 Marzo 1923 ed eretto in Ente Morale con R. D. 31 maggio 1928, n. 1308, ha la sua Sede Centrale in Roma Piazza Galeno n. 1.

L’Istituto è articolato in Federazioni Provinciali, con sede nei capoluoghi di Provincia, in Sezioni e Gruppi, che possono aver sede sia nel capoluogo di provincia che in comuni minori, nonché in Comitati delle Dame che operano in seno alle Federazioni.

Art. 2

I Labari

Il Labaro Nazionale è custodito nella Presidenza Nazionale e partecipa esclusivamente:

  • alle manifestazioni nelle quali si celebrano le gesta delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e/o dei singoli reparti di tutte le Armi la cui importanza sia stata riconosciuta dal Consiglio Nazionale;
  • alle manifestazioni militari e civili, a carattere nazionale, alle quali l’Istituto partecipi ufficialmente.

L’intervento del Labaro alle manifestazioni, ad esclusione di quelle istituzionali (Festa della Repubblica, Giornata delle Forze Armate, Giornata del Decorato) deve essere autorizzato dal Presidente Nazionale.

La scorta d’onore del Labaro è costituita dal Presidente Nazionale o, in alternativa, da un Consigliere Nazionale effettivo o onorario, da decorati dell’Ordine Militare d’Italia e di Savoia e da Decorati al V.M. Indossa giacca, cravatta, copricapo di specialità o bustina ed eventuali decorazioni.

Il Labaro Nazionale e la sua scorta d’onore hanno sempre la precedenza sui Labari delle Federazioni Provinciali , delle Sezioni e dei Gruppi.

Ove ritenuta rilevante la presenza del Labaro Nazionale, il Presidente Nazionale può autorizzare e nominare la scorta in deroga a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 3

I Labari delle Federazioni Provinciali, Sezioni e Gruppi possono intervenire a tutte le manifestazioni ove le stesse partecipano ufficialmente. Dovranno essere portato da Soci dell’Istituto e scortato, quando possibile da altri Soci o al limite da volontari che si abbiano almeno adempiuto agli obblighi di leva. Non possono essere utilizzati quali alfieri o scorta coloro che si sono dichiarati obiettori di coscienza.

In caso di carenza di personale, l’alfiere e la scorta possono essere richiesti all’Ente o Reparto od Associazione d’Arma che ha organizzato la cerimonia .

Le caratteristiche dei labari e l’informativa sul loro impiego sono indicate nell’appendice 1 del presente regolamento.

Art. 4

I Soci

Hanno facoltà all’iscrizione all’Istituto quali

 

  • Soci Ordinari: i Titolari delle seguenti ricompense. ricevute per atti di valore compiuti in guerra o nel corso di operazioni per il mantenimento della pace all’estero o nella lotta alla criminalità organizzata ed i loro Congiunti:
  • Ordine Militare d’Italia, già di Savoia, (nelle 5 classi di Cav. di Gr. Cr.; Gr. Uff.; Comm.; Uff.; Cav. );
  • Medaglia d’Oro al V.M.;
  • Medaglia d’Argento al V.M.;
  • Medaglia di Bronzo al V.M.;
  • Croce di Guerra al V.M.;
  • Encomio solenne ottenuto per merito di guerra;
  • Promozioni e avanzamenti per merito di guerra per meriti eccezionali;
  • Trasferimenti per merito di guerra nel ruolo del servizio permanente effettivo;
  • Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnati in operazioni militari e civili all’estero
  • Medaglie d’Oro, d’Argento, di Bronzo al Valore dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
  • Soci Sostenitori: gli amici che condividono gli ideali e sostengono gli scopi e l’attività dell’Istituto.

 

Tutti i Soci hanno diritto di voto, possono ricoprire tutte le cariche sociali a livello Nazionale (ad esclusione di quelle di Presidente e Vice Presidente Nazionale) di Federazione Provinciale, di Sezione o di Gruppo.

Fermo restando quanto previsto all’art. 11 dello Statuto, l’eleggibilità dei Soci Sostenitori alle diverse cariche provinciali, salvo deroghe concesse per motivi straordinari dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, richiede i seguenti periodi minimi di permanenza nella qualità di Socio:

  • un anno per Consigliere, Vice Presidente;
  • due anni per Presidente.

Art. 5

Su proposta delle Federazioni Provinciali o su relazione del Presidente dell’Istituto il Consiglio Nazionale può nominare “Soci d’Onore”- con iscrizione all’Albo d’Oro- i Reparti, Enti o Unità Militari, Provincie e Comuni decorati con una delle ricompense al Valor Militare.

Con le stesse modalità relative ai Soci d’Onore il Consiglio Nazionale può inoltre nominare “Soci Benemeriti” gli Enti e le personalità che si sono distinte per aver svolto attività a favore dell’Istituto, acquisendo particolari benemerenze nei suoi confronti. La concessione può essere formalizzata con una pergamena sulla quale verranno riportate il numero di iscrizione, la delibera del C.N. e l’autorizzazione a fregiarsi dello stemma araldico.

I Soci d’Onore ed i Soci Benemeriti sono autorizzati a fregiarsi dell’emblema dell’Istituto. Essi in ragione del titolo puramente onorifico non hanno dritto all’elettorato attivo o passivo ma possono presenziare alle assemblee annuali della Federazione Provinciale di riferimento.

I Soci d’Onore e i Soci Benemeriti sono esenti dal versamento delle quote annuali.

Art. 6

La domanda di iscrizione all’Istituto, corredata dalla documentazione attestante i titoli e delle dichiarazioni richieste, deve essere presentata compilando l’apposito modulo (diverso per ogni tipo di Socio) alla Federazione Provinciale, alla Sezione o al Gruppo della città dove il richiedente risiede o in mancanza della città più vicina.

In casi particolari si può presentare domanda alla Federazione, Sezione o Gruppo di città diversa da quella di residenza abituale.

La domanda, se presentata ad una Sezione o ad un Gruppo, deve essere inoltrata, dopo il controllo sulla validità dei titoli e della documentazione richiesta, alla Federazione Provinciale il cui Consiglio Direttivo decide sulla sua accettazione alla prima riunione.

Una volta accettata, la domanda è trasmessa a cura della Federazione Provinciale alla Presidenza Nazionale che provvede a rilasciare la tessera associativa e ad iscrivere il nuovo Socio nel ruolo generale. La tessera, riportante la firma del Presidente Nazionale, prima di essere consegnata al Socio deve essere firmata dal Presidente della Federazione.

E’ facoltà della Presidenza Nazionale procedere, in caso di particolari circostanze, all’iscrizione diretta di Soci, dandone successiva comunicazione alla Federazione di competenza.

Art. 7

I Soci che hanno rapporti di lavoro retribuito con gli Organi centrali o periferici dell’Istituto non possono, di norma, ricoprire cariche sociali salvo casi particolari di emergenza. In tali situazioni il Consiglio Nazionale può concedere motivata deroga, su proposta della Presidenza Nazionale alla quale devono pervenire le richieste dell’Organo interessato.

Art. 8

La qualità di Socio si perde quando si verificano le condizioni enunciate agli artt. 9 e 10 dello Statuto.

Art. 9

I casi dei Soci che si rendano indegni o comunque inadempienti alle norme statutarie e regolamentari debbono essere segnalati dalla sezione alla Federazione Provinciale di riferimento la quale, dopo il vaglio del proprio Consiglio Direttivo , ove ritenuto necessario, propone al Consiglio Nazionale i provvedimenti del caso.

I componenti del Consiglio Nazionale possono effettuare segnalazioni direttamente.

Art. 10

I Soci residenti all’Estero ove manchino Sezioni locali dell’Istituto, possono richiedere l’iscrizione a qualsiasi Federazione Provinciale.

Per il Socio che cambia residenza, la Federazione di appartenenza ha la facoltà di darne comunicazione alla Federazione alla quale il Socio si trasferisce, rimettendo a questa la posizione del Socio stesso e dando notizia dell’effettuato movimento alla Presidenza Nazionale.

I Soci che intendano rivolgere quesiti o istanze alla Presidenza Nazionale sono tenuti a trasmetterli alle rispettive Federazioni Provinciali che, dopo il necessario esame, provvederanno al successivo inoltro alla Sede Centrale.

Gli iscritti che per qualunque motivo, dimissioni o radiazioni, decadano dalla qualità di socio, sono tenuti all’immediata restituzione della tessera alla propria Federazione.

Allo stesso modo la restituzione della tessera da parte di un Socio sottintende le dimissioni dall’Istituto.

Capo II

Art. 11

L’Emblema Araldico

Con Regi Decreti 7 ottobre 1926, 17 novembre 1927 e 19 dicembre 1935 è stato concesso all’Istituto ed ai suoi Soci l’uso di un Emblema Araldico (appendici 2 e 3), concessione confermata in approvazione dello Statuto dell’Istituto, con D.P.R. del 10.1.1966, n.158.

L’Emblema Araldico viene rilasciato dalla Presidenza Nazionale ai Soci che ne fanno domanda tramite le rispettive Sezioni e Federazioni, dietro versamento dell’ importo previsto. Alla memoria dei decorati Caduti sul Campo o morti in seguito a ferite o invalidità contratte in guerra o in missioni per il mantenimento della pace viene rilasciato a titolo gratuito, su domanda del congiunto più vicino o della Federazione competente, l’Emblema Araldico alla Memoria.

Art. 12

Il Distintivo

Il distintivo dell’Istituto da portarsi all’occhiello della giacca è costituito:

  • per i Soci Ordinari dallo scudo dell’Emblema Araldico con riportati i simboli delle decorazioni di cui il Socio o il congiunto del Socio è insignito ;
  • per i Soci Sostenitori da uno spillo con Emblema Araldico generico.

La richiesta del distintivo deve essere inoltrata tramite Federazione alla Presidenza Nazionale.

Capo III

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13

La convocazione del Congresso Nazionale viene fatta dal Presidente Nazionale, in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria quando il Consiglio Nazionale lo deliberi.

Della convocazione viene data comunicazione scritta o telematica a tutte le Federazioni Provinciali con almeno trenta giorni di preavviso allegando l’ordine del giorno dei lavori.

Art. 14

Partecipano al Congresso i delegati delle Federazioni Provinciali regolarmente costituite.

Sono delegati di diritto i Presidenti delle Federazioni Provinciali o i Commissari Straordinari; in caso di impedimento il Presidente della Federazione designerà il delegato che dovrà inderogabilmente essere membro del Consiglio Direttivo della stessa Federazione.

In tale caso il delegato dovrà esibire copia del mandato di delega ricevuto.

Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i Soci iscritti in regola col tesseramento sociale.

Ogni Socio d’Onore ha diritto di inviare un proprio osservatore con eguali facoltà.

Art. 15

I partecipanti al Congresso debbono essere muniti di speciale tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla Presidenza Nazionale. A tutti i Soci in possesso di tessera sociale in corso di validità, è consentito l’accesso alla sala dell’ assemblea congressuale, senza però diritto di voto né possibilità di intervenire nelle discussioni.

Art. 16

Il Congresso non appena riunito procede all’elezione del proprio Presidente, di uno o più Vice Presidenti, nonché alla nomina della Commissione di Verifica dei Poteri, composta da un Presidente, un segretario e da tre membri ed alla nomina della Commissione Elettorale, composta da un Presidente, un Segretario e da quattro scrutatori. Le due Commissioni possono coincidere. Le funzioni di segretario del Congresso sono svolte dal Segretario generale in carica. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale del Congresso viene redatto da un Notaio.

Art. 17

Le Federazioni Provinciali regolarmente costituite ed aventi diritto al voto sono elencate, a cura della Presidenza Nazionale dell’Istituto, in apposito documento firmato dal Presidente Nazionale che deve contenere anche il numero dei soci di ciascuna Federazione quale risulta alla Presidenza Nazionale ed essere consegnato dal Presidente Nazionale al Presidente del Congresso e da questi al Presidente della Commissione per la Verifica dei Poteri.

La Commissione di Verifica dei Poteri si riunisce non appena nominata e, alla fine dei suoi lavori di controllo, compila un verbale dal quale debbono risultare:

 le Federazioni Provinciali presenti al Congresso ed aventi diritto al voto;

 il numero dei voti spettanti ad ogni Federazione in relazione al numero dei Soci comunicato dalla Presidenza Nazionale.

In caso di eventuale contestazione il controllo sarà effettuato consultando i Libri dei Soci delle Sezioni e dei Gruppi costituenti la Federazione Provinciale interessata, chiusi almeno 10 giorni prima della data di convocazione del Congresso Nazionale e vidimati in calce dai rispettivi Presidenti e Segretari, che il delegato dovrà esibire a richiesta della predetta Commissione di Verifica dei Poteri.

Art. 18

Il Congresso Nazionale elegge:

 

  • il Presidente Nazionale dell’Istituto;
  • gli 8 membri del Consiglio Nazionale;
  • i 3 membri effettivi ed i 3 supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci
  • i 3 membri effettivi e i 2 supplenti del Collegio dei Probiviri

 

Art. 19

I nominativi dei candidati alle cariche sociali possono essere proposti dalla Presidenza Nazionale uscente, che provvederà a compilare apposita lista da sottoporre alla votazione del Congresso.

Altri nominativi potranno essere proposti alla Presidenza Nazionale uscente almeno trenta giorni prima del congresso, a firma di non meno di trenta soci, e saranno visibili presso la sede nazionale nei cinque giorni precedenti lo svolgimento del Congresso.

I candidati alle cariche sociali dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta di non essere iscritti ad associazioni o organizzazioni le cui finalità siano in contrasto con i principi sanciti dallo statuto dell’Istituto.

Art. 20

Le schede per la votazione, una per ogni carica, perfettamente uguali per qualità di carta, colore e formato, sono predisposte dalla Presidenza Nazionale in numero congruo alle esigenze complessive, con tagli da 1 – 3–10– 40 e 100 voti.

Ogni scheda per la votazione porterà prestampati i nominativi dei candidati e potranno essere numericamente espresse le seguenti preferenze:

 

  • 1 per il Presidente Nazionale;
  • 8 per i Consiglieri Nazionali
  • 3 per i membri effettivi e 3 per i membri supplenti del Collegio dei Sindaci;
  • 3 per i membri effettivi e 2 per i membri supplenti del Collegio dei Probiviri.

 

Saranno ritenute nulle le schede che riportino qualsiasi segno di riconoscimento o sulle quali sia stato indicato un numero di nominativi superiore a quello consentito

Art. 21

Al Presidente della Commissione Elettorale debbono essere consegnati:

  • il verbale redatto dalla Commissione di Verifica dei Poteri nonché una copia dello Statuto ed una del presente Regolamento dal Presidente del Congresso;
  • le schede in numero corrispondente a quello risultante dal verbale della Commissione Verifica Poteri dal Segretario Generale dell’Istituto.

Dette schede, recanti il bollo della Presidenza Nazionale, dovranno essere controfirmate dal Presidente della Commissione Elettorale, dal segretario e dagli scrutatori.

Il Presidente della Commissione Elettorale ha l’obbligo di curare che le operazioni elettorali si svolgano nel massimo ordine.

Art. 22

Il Presidente del Congresso, prima dell’inizio delle operazioni di voto, può proporre di procedere alle elezioni delle diverse cariche per acclamazione. La proposta dovrà essere approvata all’unanimità dai delegati presenti.

Il Presidente della Commissione Elettorale, dopo aver provveduto all’identificazione dell’avente diritto al voto, consegna tante schede di votazione corrispondenti al numero dei voti a cui ha diritto, come risulta nel verbale redatto dalla Commissione di verifica poteri.

Le schede che risultassero eventualmente eccedenti debbono essere immediatamente distrutte dal Presidente della Commissione Elettorale.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la dichiarazione di chiusura delle operazioni di voto.

Art. 23

Il verbale delle operazioni di scrutinio, firmato dal Presidente della Commissione Elettorale, dal segretario e dagli scrutatori, controfirmato dal Presidente del Congresso, deve indicare:

 

  • i nomi dei componenti del Seggio elettorale;
  • l’ora di apertura e di chiusura delle operazioni di votazione;
  • i nomi dei delegati aventi diritto al voto e il numero dei voti ad essi complessivamente assegnati dalla Commissione di verifica dei poteri;
  • il numero delle schede: valide, nulle, bianche e distrutte;
  • il numero dei voti riportati da ciascun candidato per ogni carica (l’elenco deve riportare i nomi di tutti i candidati che hanno riportato voti, anche se non hanno raggiunto il numero necessario per essere compresi fra gli eletti alle varie cariche sociali);
  • le contestazioni eventualmente presentate in sede di voto;
  • l’ora di completamento spoglio delle schede e della sottoscrizione del verbale.

Art. 24

Il Presidente della Commissione Elettorale dà lettura pubblica del verbale, dopo di che il Presidente del Congresso procede alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Art. 25

Le schede riportanti l’espressione di voto, racchiuse in pacco sigillato, ed il verbale delle operazioni, con gli eventuali allegati, debbono essere depositati nell’archivio della Presidenza dell’Istituto. Le schede, accertata la mancanza di opposizione o di ricorsi avverso il risultato delle elezioni e verificata l’integrità dei sigilli, saranno distrutte in una delle prime sedute del onsiglio Nazionale, previo l’inserimento dell’argomento nell’Ordine del Giorno e la sua delibera favorevole.

Art. 26

Le vacanze che possono verificarsi nelle cariche direttive centrali, per radiazioni, non accettazione, per dimissioni o per decesso degli eletti, saranno colmate con i primi candidati non eletti alla carica resasi vacante o con i titolari di cariche onorarie.

La nomina viene deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

In casi particolari il Consiglio Nazionale può prendere in esame la revoca di dimissioni rassegnate e reintegrare il dimissionario fermo restando il numero massimo previsto nelle cariche direttive centrali.

Capo IV

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 27

È composto da:

 

  • Presidente Nazionale;
  • Vice Presidente Nazionale;
  • 7 Consiglieri.

 

Alle sedute del Consiglio Nazionale, che si riunisce di norma ogni sei mesi, assiste senza diritto di voto il Collegio Centrale dei Sindaci.

Un membro impossibilitato per giustificati motivi a partecipare può delegare un altro membro a rappresentarlo.

Ogni membro può essere portatore di una sola delega.

Il Consiglio Nazionale, ha facoltà di convocare alle sue riunioni Soci o esperti in funzione degli argomenti all’ordine del giorno.

I membri del Consiglio Nazionale hanno diritto, in qualunque momento, di prendere cognizione dell’amministrazione sociale ed ottenere dal Segretario Generale tutte le

informazioni ritenute necessarie sull’andamento dell’Istituto o su provvedimenti ed iniziative della Presidenza Nazionale.

In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente è prevalente.

In particolari circostanze, qualora si renda necessaria una decisione urgente, si può ricorrere a delibere epistolari o telematiche

Il Segretario Generale dell’Istituto interviene alle Sedute del Consiglio Nazionale, ne è il Segretario e può essere consultato.

Capo V

IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Art. 28

Il Presidente Nazionale:

 

  • rappresenta legalmente l’Istituto;
  • convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
  • nomina, tra i Consiglieri Nazionali eletti, il Vice Presidente Nazionale;
  • propone al Consiglio Nazionale il nominativo della persona cui affidare l’incarico di Segretario Generale;
  • convoca e presiede il Consiglio Nazionale e, avvalendosi dell’ausilio del Segretario Generale, cura l’esecuzione delle direttive e deliberazioni assunte;
  • provvede all’amministrazione della Sede Centrale;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità del Bilancio;
  • può delegare al Vice Presidente l’adempimento di parte delle sue attribuzioni ed al Segretario Generale l’adempimento di funzioni amministrative e di rappresentanza;
  • può delegare ai Consiglieri Nazionali la supervisione delle Federazioni del Nord, Centro, Sud Italia e delle Isole;
  • può intervenire, ma senza voto deliberativo, alle riunioni ed assemblee delle Federazioni Provinciali, ovvero farsi rappresentare dal Vice Presidente Nazionale o da un componente del Consiglio Nazionale;
  • può autorizzare in deroga, sussistendone i presupposti, i Soci Sostenitori a concorrere alle cariche elettive centrali che fossero loro precluse e dichiarare eleggibili i Soci la cui anzianità di iscrizione all’Istituto fosse inferiore ad un anno;
  • può adottare, in casi di estrema urgenza che non rendano possibile la convocazione del Consiglio Nazionale, provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione. Tale facoltà viene esercitata in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti;
  • effettua la riscossione di mandati e operazioni bancarie in nome dell’Istituto e può, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, adire l’Autorità Giudiziaria e stare in giudizio nell’interesse dell’Istituto stesso.

 

Al Presidente Nazionale che cessa dalla carica il Consiglio Nazionale può attribuire il titolo vitalizio di Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale.

Art. 29

Il Vice Presidente Nazionale:

 

  • coadiuva il Presidente Nazionale nell’espletamento delle sue funzioni;
  • può assumere compiti ispettivi su mandato del Presidente Nazionale;
  • assume di diritto le funzioni di Presidente Nazionale in caso di “vacanza” della carica per dimissioni o per altra causa di carattere non temporaneo, fino alla convocazione del Congresso Nazionale, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla decadenza.

 

Nel caso di impossibilità anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere Nazionale anagraficamente più anziano.

Capo VI

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 30

Il Collegio Centrale dei Sindaci:

 

  • è eletto dal Congresso Nazionale;
  • è composto da tre membri effettivi e tre supplenti;
  • dura in carica quattro anni;
  • elegge alla sua prima riunione, tra i membri effettivi, il suo Presidente;
  • controlla la gestione economica e finanziaria della Sede Centrale dell’Istituto ed i suoi componenti possono collegialmente o singolarmente ispezionare i libri, i documenti contabili e la cassa della Sede Centrale;
  • redige la relazione annuale sul bilancio consuntivo, esprimere il parere sul bilancio preventivo della Sede Centrale e li sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale;
  • esprime il suo parere sulle variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo.

 

Art. 31

Il Presidente del Collegio dei Sindaci predispone la relazione finanziaria in occasione del Congresso Nazionale.

La carica di membro del Collegio Centrale dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa nazionale.

Capo VII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

12

Art. 32

Il Collegio dei Probiviri:

 

  • è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale;
  • nomina il proprio Presidente tra i membri effettivi;
  • dura in carica quattro anni;
  • esprime parere su tutte le controversie che il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale ritengono di sottoporgli per la definizione di vertenze associative e per questioni concernenti la disciplina ed il comportamento dei Soci;
  • delibera, in sede di appello, sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Nazionale, comunicando la propria decisione alla Presidenza Nazionale entro 120 giorni dalla richiesta.

 

Art. 33

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Nel caso in cui uno dei membri effettivi sia direttamente coinvolto alla controversia o alla sanzione disciplinare in esame, sarà sostituito da uno dei membri supplenti.

Capo VIII

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 34

Il Segretario Generale:

 

  • dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata in carico del Consiglio Nazionale;
  • cessa dall’incarico in caso di decadenza del Consiglio che lo ha nominato, salvo l’esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore;
  • per l’accettazione della carica e l’esercizio delle importanti funzioni di rappresentanza attribuitegli, deve assicurare una stabile residenza a Roma o nei comuni viciniori;
  • svolge le funzione previste dall’art. 27 dello Statuto.

 

Capo IX

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 35

I rapporti con le Istituzioni Centrali (Presidenza della Repubblica – Senato della Repubblica – Camera dei Deputati – Ministeri – Prefettura di Roma) vengono tenuti esclusivamente dalla Presidenza Nazionale. Eventuali istanze, quesiti delle Federazioni dovranno essere rappresentate alla Sede Centrale per l’opportuna valutazione e l’eventuale successivo inoltro.

Capo XI

LE FEDERAZIONI

Art. 36

Comprendono e collegano tra di loro le Sezioni e i Gruppi del territorio provinciale.

Il caso di mancata disponibilità di Soci ad assumere cariche sociali, il Consiglio Nazionale può deliberare l’accorpamento di due o più Federazioni territorialmente limitrofe, gestite da un unico Consiglio Direttivo.

La Federazione ha sede nel Capoluogo o nel territorio della rispettiva Provincia ed è retta da un Consiglio Direttivo composto da:

  • 1 Presidente;
  • un numero variabile da 3 a 5 Consiglieri.

Il numero dei Consiglieri viene stabilito prima delle elezioni dall’Assemblea dei Soci e può essere aumentato in rapporto al numero dei Soci (1 ogni 50).

Il Presidente nomina, tra i consiglieri eletti, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Art. 38

Il Consiglio Direttivo della Federazione:

  • è eletto direttamente da tutti i Soci della Federazione riuniti in Assemblea secondo quando previsto dall’art. 28 dello Statuto e dura in carica quattro anni;
  • è’ ammessa la votazione per lettera purchè siano rispettate tutte le norme atte ad assicurare la segretezza del voto.
  • è ammessa la votazione per delega, con un massimo di due deleghe per ciascun votante. La delega deve risultare da una dichiarazione scritta del delegante.
  • deve possibilmente rappresentare equamente tutte le Sezioni ed i Gruppi secondo i criteri che verranno stabiliti da ogni Federazione sulla base delle situazioni locali;
  • si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ed opportuno o su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti; la convocazione può avvenire con preavviso, salvo caso di urgenza, di almeno 5 giorni;
  • un membro impossibilitato per giustificati motivi a partecipare può delegare un altro Consigliere a rappresentarlo, con l’avvertenza che ogni membro può portare una sola delega;
  • dura in carica quattro anni.

Art. 39

Le liste degli eleggibili alle cariche sociali vengono compilate dal Presidente della Federazione e dal Consiglio Direttivo avvalendosi dei nominativi segnalati dalle Sezioni e dai Gruppi.

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Per la votazione valgono, per quanto applicabili, le norme previste per il Congresso. È ammessa la votazione per posta purché siano rispettate

tutte le norme atte ad assicurare la segretezza del voto.

È ammessa la votazione per delega ma sono consentite non più di due deleghe per ciascun votante. La delega deve risultare da una dichiarazione scritta del delegante

Art. 40

Nel caso che in una Provincia il numero delle Sezioni e Gruppi dipendenti sia inferiore a 3, la Sezione del Capoluogo assume le funzioni e la qualifica di Federazione Provinciale.

Oltre ai compiti previsti dall’ art. 29 dello Statuto, la Federazione è tenuta a seguire le attività delle Sezioni e dei Gruppi indirizzandole conformemente alle direttive emanate dalla Presidenza Nazionale.

La Federazione rappresenta l’Istituto in ambito provinciale e locale.

Il Presidente della Federazione ha facoltà di nominare o rimuovere il Commissario Straordinario di una Sezione o Gruppo previa comunicazione alla Presidenza Nazionale per il relativo benestare.

Art. 41

L’Assemblea Provinciale, costituita dai Soci e dai delegati designati dalle Assemblee delle Sezioni e dei Gruppi, deve essere convocata dal Presidente della Federazione normalmente una volta all’anno o, straordinariamente, quando ciò sia deliberato dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Nell’Assemblea annuale, devono essere sottoposti all’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso.

Art. 42

La Federazione è amministrativamente autonoma ma sottoposta all’alta vigilanza della Presidenza Nazionale. Deve tenere aggiornati i seguenti documenti da esibire, su richiesta, alla Presidenza Nazionale:

a. libro dei Soci: dove sono riportati i nominativi di tutti i suoi Soci con i relativi dati; lo stampato viene fornito dalla Presidenza Nazionale; per le Federazioni molto numerose può essere sostituito da uno schedario o da apposito supporto informatico. Delle variazioni che si verificano deve essere data, quanto prima, comunicazione alla Direzione del periodico a mezzo degli appositi stampati, per l’aggiornamento dei tabulati di invio;

b. libro di Cassa: vi sono riportati tutti i movimenti di denaro, sia in entrata che in uscita, che vengono effettuati dalla Federazione; può essere sostituito da un idoneo supporto informatico;

c. registro dei Verbali: contiene i verbali delle riunioni dell’ Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo della Federazione;

d. registro dei beni patrimoniali: contiene l’elenco aggiornato dei beni immobili e delle dotazioni d’ufficio di proprietà della Federazione.

Deve inoltre compilare il bilancio o conto consuntivo annuale secondo uno stampato fornito dalla Presidenza Nazionale, dove devono essere registrati, secondo le ripartizioni e le voci indicate, i totali annuali di tutti i movimenti di cassa a qualsiasi titolo effettuati dalla Federazione durante l’esercizio finanziario.

Tale documento deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno ed inviato entro il 31 marzo dell’anno successivo alla Presidenza Nazionale per un controllo formale e di merito.

Art. 43

Le Federazioni Provinciali sono tenute a comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno alla Presidenza Nazionale, la situazione numerica dei Soci suddivisi in: Onorari, Ordinari, Sostenitori e Benemeriti.

Le eventuali varianti all’organico,costituito dall’insieme delle cariche della Federazione, devono, invece, essere comunicate non appena si verificano.

Art. 44

Le Federazioni che per un qualsiasi motivo dovessero cessare la loro attività sono tenute a segnalare alla Presidenza Nazionale a chi è affidata la custodia del Labaro e dei documenti della Federazione.

Dovranno inoltre essere trasmessi alla Presidenza:

  • il Registro di Cassa con le somme disponibili;
  • un estratto del Registro dei beni patrimoniali.

Le Sezioni ovvero i Gruppi appartenenti alla Federazione che cessa l’attività intendono continuare ad operare, possono confluire nella Federazione più vicina territorialmente, o in quella del Capoluogo di Regione ove più conveniente, previa comunicazione alla Presidenza Nazionale e suo successivo benestare.

Art. 45

Qualora durante il quadriennio dovesse rendersi vacante una carica sociale, la sostituzione avverrà nel seguente modo: Presidente con il Vice Presidente; Vice Presidente e Segretario Tesoriere mediante nuova nomina; Consiglieri mediante subentro de i primi candidati non eletti alla carica resasi vacante.

Qualora durante il quadriennio uno dei componenti del Consiglio Direttivo non partecipi, senza giustificati motivi, a tre (3) riunioni consecutive del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 46

In caso di mancanza o di carenza degli organi direttivi della Federazione o di riconfigurazione della stessa in base alla variazione del numero delle sezioni e dei gruppi dipendenti, il Presidente Nazionale dell’Istituto propone al Consiglio Nazionale la nomina di un Commissario ai sensi dell’art. 18 dello Statuto.

Art. 47

Qualora atti o deliberazioni della Federazione risultino contrari alle leggi dello Stato, allo Statuto, ai Regolamenti interni ed alle direttive del Consiglio Nazionale, il Consiglio Nazionale stesso può in qualsiasi momento deciderne l’annullamento come previsto dall’art. 19 dello Statuto.

Art. 48

In casi particolari, autorizzati di volta in volta dal Consiglio Nazionale, la Federazione può essere estesa a livello nazionale, senza alcuna limitazione sulla provenienza territoriale dei Soci. Alle Federazioni Nazionali si applicano le stesse norme previste per le Federazioni Provinciali.

Capo XI

LE SEZIONI

Art. 49

Le Sezioni sono costituite in quelle sedi che hanno un numero di almeno 20 iscritti.

Sono rette da un Consiglio Direttivo, eletto dall’ Assemblea dei Soci, composto da tre Consiglieri e può essere integrato da altri consiglieri in rapporto al numero dei Soci (1 ogni 50).

Il Consiglio Direttivo, che dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno:

 

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario Tesoriere.

 

Art. 50

Le elezioni delle cariche direttive delle Sezioni hanno luogo ogni quattro anni, o prima di tale scadenza quando si renda necessario a seguito di dimissioni o di scioglimento del Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda le vacanze e le decadenze dalle cariche si applicano le norme previste per le Federazioni Provinciali.

Art. 51

Il Consiglio Direttivo viene eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci.

E’ ammessa la votazione per lettera purchè siano rispettate tutte le norme atte ad assicurare la segretezza del voto.

E’ ammessa la votazione per delega, con un massimo di due deleghe per ciascun votante. La delega deve risultare da una dichiarazione scritta del delegante.

Art. 52

Le Sezioni sono amministrativamente autonome, ma sottoposte alla vigilanza delle Federazioni Provinciali. Devono tenere aggiornati i seguenti documenti, secondo quanto indicato all’art.41:

 

  • libro dei Soci;
  • libro di Cassa;
  • registro dei verbali;
  • registro dei beni patrimoniali.

 

Fanno eccezione le sezioni che hanno la stessa sede della Federazione, alla quale spetta sia la tenuta dei documenti sopraindicati, sia la rappresentanza nei confronti delle Autorità locali.

Art. 53

Le Sezioni dislocate fuori dal capoluogo di Provincia promuovono, d’intesa con le Federazioni, le iniziative e le manifestazioni previste dalle finalità dell’Istituto.

Le Sezioni non possono corrispondere con la Sede Centrale. Per ogni necessità si dovranno rivolgere alle rispettive Federazioni Provinciali che, dopo aver vagliato le richieste, provvederanno ad inoltrarle alla Presidenza Nazionale esprimendo motivato parere.

Qualora la Sezione dovesse cessare la propria attività è tenuta a depositare alla Federazione Provinciale quanto indicato nell’art. 50.

Capo XII

I GRUPPI

Art. 54

I Gruppi sono costituiti nelle località dove vi siano almeno 5 Soci.

Qualora in una località non si possa raggiungere il numero di 5 iscritti, il Gruppo potrà essere ugualmente costituito riunendo gli iscritti di località viciniori.

Il Gruppo è retto da un Capo Gruppo e da un Vice Capo Gruppo, nominati dall’Assemblea dei Soci, i quali durano in carica quattro anni.

In caso di assenza o di indisponibilità, il Capo Gruppo è sostituito dal Vice Capo Gruppo.

Il Gruppo amministra i propri fondi e dipende a tutti gli effetti dalla Federazione Provinciale.

In caso di cessazione dell’attività valgono le norme dell’articolo precedente.

l Gruppi corrispondono con la Sede Centrale con le modalità previste per le Sezioni.

Capo XIII

COMITATI DELLE DAME

Art. 55

In seno alle Federazioni Provinciali, nell’ambito delle iniziative previste dall’art. 29 dello Statuto, possono essere costituiti i “Comitati delle Dame dell’Istituto del Nastro Azzurro”.

Hanno titolo a far parte del Comitato, previo benestare del Consiglio Direttivo della Federazione, tutte le Socie regolarmente iscritte alla rispettiva Federazione, le quali condividono gli ideali patriottici che costituiscono la ragion d’essere dell’Istituto ed hanno la possibilità di concorrere efficacemente nell’assolvimento dei compiti precedentemente indicati.

Le principali esponenti istituzionali civili e militari della Provincia o le consorti di autorità civili e militari possono entrare a far parte del Comitato a titolo onorifico.

Le Dame saranno fornite di una tessera e di un distintivo, entrambi rilasciati dalla Presidenza Nazionale, da mettere in evidenza in occasione di manifestazioni che si riferiscono alla loro attività.

Art. 56

I Comitati collaborano con i Presidenti ed i Consigli Direttivi delle Federazioni nell’espletamento delle loro attività, in particolare per fornire assistenza ai Soci in stato di necessità e provvedono con propri mezzi alla loro organizzazione e funzionamento. Di tutte le attività devono essere preventivamente informati i Presidenti di Federazione che a loro volta provvederanno ad inviare alle Dame le circolari, comunicazioni ed inviti diramati ai propri Soci.

Sono costituiti con un numero di almeno cinque Socie ed eleggono un Consiglio Direttivo composto da:

– una Presidente;

– una Segretaria Tesoriere;

– da due a cinque Consigliere, in relazione alla consistenza numerica.

Per le elezioni e per la tenuta dei documenti valgono, per quanto applicabili, le stesse regole previste per i Gruppi.

Art. 57

Il Consiglio Direttivo:

  • dura in carica quattro anni in concomitanza con il mandato del Consiglio Direttivo della Federazione;
  • le sue componenti sono rieleggibili;
  • si riunisce periodicamente o su richiesta della Presidentessa o del Presidente della Federazione;
  • coordina e dirige l’attività del Comitato;
  • convoca il Comitato almeno due volte l’anno, stabilendo gli argomenti da trattare.

Capo XIV

ATTESTATI E DIPLOMI

19

Art. 58

Attestato di Benemerenza

Viene rilasciato dalla Presidenza Nazionale di propria iniziativa o su proposta delle Federazioni Provinciali:

  • ai Soci, quale particolare riconoscimento di notevoli benemerenze acquisite verso l’Istituto;
  • a persone fisiche o ad Enti che se ne siano resi meritevoli, contribuendo al!e iniziative dell’Istituto con appoggio morale o materiale di particolare importanza.

Ogni proposta di concessione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo della Federazione e trasmessa, con la relativa motivazione, alla Presidenza Nazionale per l’approvazione.

La consegna dell’attestato ha luogo, di norma, in occasione di ricorrenze importanti della storia patria o di Festività nazionali.

Art. 59

Diplomi

Ai Soci iscritti all’Istituto da 10 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 anni viene rilasciato dalla Presidenza Nazionale un diploma su richiesta della Federazione di appartenenza.

Capo XV

VARIE

Art. 60

Tutti i Soci eletti ad una carica sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa, con la sola eccezione prevista dal precedente art.6.

Possono tuttavia essere ammesse a rimborso le spese di rappresentanza se autorizzate dalla Presidenza Nazionale e le spese di viaggio e di trasferta sostenute per l’adempimento di compiti inerenti alle rispettive cariche, sempre su autorizzazione della Presidenza Nazionale.

Art. 61

L’uso dell’uniforme per il personale in congedo è sancito dalla circolare SMD-G-010 dello Stato Maggiore della Difesa. Tutti i Soci che intendano indossare l’uniforme in particolari circostanze, sono tenuti all’osservanza di tale circolare con particolare riferimento agli artt. 31-32-33-34-35-36-134.

Art. 62

Durante manifestazioni o cerimonie i Soci potranno indossare il copricapo caratteristico della Forza Armata o del Corpo di Appartenenza o, in alternativa, la bustina dell’Istituto.

I membri del Consiglio Nazionale, dei Consigli Direttivi di Federazione ed i Presidenti di Sezione indossano i previsti distintivi.