STATUTO DELLA CORTE D’ONORE

  

Statuto della Corte d‘Onore

 

I.

Presso ogni Sezione provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro, è istituita un a Corte d’Onore  composta di decorati al valore, nominata dall’assemblea della Sezione e convalidata  dal  Direttorio  Nazionale.

La Corte d’Onore ha un Presidente,  due Vice-Presidenti  e dieci giudici, tra i quali il Presidente, o il Vice-Presidente che lo sostituisce, indica per ciascuna vertenza i quattro giudici che con lui devono formare il turno giudicante.

In casi eccezionali la Corte può aggregarsi, come consulenti o periti, anche non decorati al valore che per altezza di intelletto, per  fama d’equanimità, per esperienza in questioni di onore e cavalleresche,  le rechino, occorrendo, un  valido aiuto.

 

II.

La Corte d’Onore giudica di diritto tutte le vertenze d’onore tra i soci dell’Istituto. Essa è aperta anche ai cittadini non decorati  che vogliano affidarle la risoluzione delle loro vertenze d’onore.

Nelle vertenze tra un socio dell’Istituto e un non socio, se questi si rifiuta di adire alla Corte d’Onore, il socio potrà ugualmente, da solo, invocarne  il  giudizio.

La presentazione di questa domanda di giudizio basterà a sospendere i termini rituali nelle questioni cavalleresche.

 

III.

Basta che una delle parti accetti la sentenza della Corte d’Onore, pronunciata all’unanimità,  perché  la sentenza  sia inappellabile.

IV.

E’ istituita in Roma una Corte d’Onore Suprema, composta di decorati al valore e nominata dal Direttorio Nazionale dell’Istituto del Nastro Azzurro. Il Direttorio Nazionale, in caso di vacanza di cariche o in attesa di nuove nomine, assume le funzioni della  Corte Suprema.

La Suprema Corte d’Onore ha un Presidente, due Vice-Presidenti e dieci giudici tra i quali il Presidente, o il Vice-presidente che lo sostituisce, indica per ciascuna vertenza  i  quattro giudici  che con  lui devono formare il turno giudicante.

 

V.

Alla Corte d’Onore Suprema dei decorati al Valore sono sottoposte in sede di appello:

  1. a)su richiesta di una delle parti, le vertenze sulle quali le Corti locali non abbiano potuto pronunciarsi all’unanimità;
  2. b)le vertenze nelle quali, contro la sentenza pur votata  all’unanimità  da  una Corte di  Sezione, tutte e due le parti chiedano un giudizio d’appello.

La richiesta di appello deve pervenire alla Corte Suprema non oltre il 15° giorno dalla notifica  della  sentenza.

VI.

Le sentenze della Suprema Corte d’Onore del Nastro Azzurro sono inappellabili.

VII.

La Corte Suprema si raduna ordinariamente sei volte all’anno, nel gennaio, nel marzo, nel maggio, nel luglio, nel settembre, nel novembre.

Il Presidente della Suprema Corte può convocare in sessione straordinaria  tutte le volte che per numero dei ricorsi lo giudichi necessario.

VIII.

La Suprema Corte e le Corti d’onore fondate dall’Istituto del Nastro Azzurro giudicano tutte le questioni morali che vengono loro formalmente sottoposte. È perciò di loro spettanza anche il giudizio richiesto  da un solo sulla sua condotta morale e sociale in un dato fatto o in un dato ordine di fatti. Ma le Corti possono estendere le loro indagini anche oltre la stretta questione sottoposta al loro giudizio.

I X.

La funzione di Presidente e di Giudice nella Suprema Corte e nelle Corti d’onore è  gratuita.

X.

Non possono far parte della Suprema Corte o delle Corti d’onore i parenti delle parti in causa e coloro che con esse abbiano o abbiano avuto questioni d’onore o rapporti  d’interesse.

Xl.

Le parti non possono rifiutare i giudici assegnati alla Suprema Corte e alle Corti d’Onore per giudicare la vertenza.

XII.

Chi domanda il giudizio della Suprema Corte o d’una delle Corti  d’Onore  fondate dall’Istituto  del Nastro  Azzurro  deve presentare:

  1. a)La dichiarazione di accettare a norma dello Statuto e del Regolamento che lo accompagna, la sentenza della Corte;
  2. b)La  concisa  definizione  delle  questioni  sottoposte  alla  Corte;
  3. c) Gli atti e i documenti ch’egli crede utili ad illuminare la Corte;
  4. d)Gli atti e i documenti che la Corte chiederà;
  5. e) L’elenco dei

XlII.

Un regolamento accompagna ed illustra questo Statuto.

 

XIV.

Di ogni sentenza della Corte, oltre la copia da consegnare alla parte o alle parti in causa, saranno redatte due copie autentiche e firmate da tutti i giudici. Una sarà conservata nell’archivio della Corte Suprema.

Delle sentenze pronunciate dalla Corte Suprema in seguito a ricorso presentate dalle parti – giusta l’art. 5 del presente statuto – la Corte Suprema manderà una copia autentica alla Corte di Sezione alla cui giurisdizione  appartengono le parti.

La raccolta  delle  massime  delle  Corti  dovrà  servire di base al costituendo Codice d’Onore Italiano.