
REGOLAMENTO
della Corte d’ Onore del Nastro Azzurro
TITOLO I.
CORTI D’ONORE PROVINCIALI
- – Costituzione.
Art t. – L’Assemblea Generale delle Sezioni Provinciali elegge ogni biennio un collegio composto di almeno sei Giudici e di un Presidente per il funzionamento della Corte d’onore provinciale. La nomina dei componenti la Corte dovrà essere convalidata dal Direttorio Nazionale.
Art. 2. -Il Presidente nomina tra i Giudici 2 Vice Presidenti e un Segretario.
Art. 3. – In caso di vacanza del posto di Presidente assume la carica il Vice Presidente più anziano. Qualora nel collegio venisse a verificarsi la vacanza di sei posti di giudice per dimissioni o per altra causa, il Presidente della Corte chiederà al Presidente della Sezione la convocazione della Assemblea Generale Straordinaria dei soci per la sostituzione dei Giudici mancanti.
Art. 4. – Il Presidente:
- a) ha la più alta funzione direttiva e rappresentativa del Collegio dei Giudici;
- b)nomina per ogni vertenza un Turno giudicante designando a Presidente uno dei Vice Presidenti qualora non preferisca presiedere egli stesso;
- c) ha alle sue dipendenze l’ufficio di
Art. 5. – Il Segretario:
- a)tiene il ruolo cronologico delle cause, il ruolo delle sentenze e la cassa;
- b) riceve le richieste di giudizio inviate alla Corte e le trasmette al Presidente o a chi per esso dopo averle inserite al ruolo cronologico;
- c) conserva l’archivio degli originali delle sentenze, i fascicoli delle singole vertenze e i relativi atti e documenti;
- d) trasmette alla Corte Suprema una copia autentica di ciascuna sentenza;
- e) amministra la Segreteria rendendo i conti al Presidente;
- f) trasmette alla Presidenza della Sezione Provinciale copia delle sole sentenze riflettenti decorati della Provincia siano o no soci.
Art. 6. — L’ Ufficio del Segretario è – in mancanza di sede particolare – presso la Sezione Provinciale dell’Istituto.
- B.- Funzionamento della Corte
Art. 7. – I Turni giudicanti sono composti di quattro Giudici e del Presidente della Corte oppure di uno dei Vice Presidenti da lui designati.
Art. 8. – Il turno giudicante stabilisce per ogni vertenza la sede del giudizio, la comparizione delle parti, i termini, le inchieste, la procedura.
Esso nomina in ogni vertenza un giudice relatore.
Art. 9. – IL giudice relatore ha questi precisi incarichi:
- cura la esecuzione delle ordinanze del Presidente .
- riferisce al turno circa le questioni da giudicare.
- notifica alle parti la composizione e la Sede del Turno giudicante e ogni altro provvedimento istruttorio.
- raccoglieil parere dei periti e dei consulenti di cui all’art. 1, 2° capo dello Statuto della Corte.
- cura la corrispondenza della Corte colle parti.
- è l’estensore della sentenza.
- notifica alle parti la sentenza stessa.
Art. 10. – Il Turno delibera a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il partito a cui accede il Presidente del Turno.
Le sentenze, in doppio originale, sono firmate da tutti i componenti il turno e consegnate dal Relatore al Segretario della Corte.
Il Giudice relatore comunica alle parti a mezzo di lettera raccomandata, i motivi e il dispositivo della sentenza.
Trascorse ventiquattro ore da tale notifica la sentenza diviene esecutiva, salvo il diritto di appello alla Corte Suprema entro il termine di 15 giorni dalla notifica della sentenza nei casi previsti dagli art. 5 dello Statuto e 24 del presente regolamento.
Art. 11. – Le parti possono farsi rilasciare dalla Segreteria una copia della sentenza autenticata dal Segretario.
Art. 12. – Le parti hanno diritto di provvedere a loro spese alla pubblicazione delle sentenze a mezzo della stampa salvo che la Corte deliberi altrimenti.
C. – Richiesta di giudizio.
Art. 13. – Le richieste di giudizio debbono essere rivolte al Presidente della Corte d’onore e consegnate al Segretario della Corte stessa.
Alla richiesta, oltre quanto prescrive l’art. 12 dello Statuto della Corte d’Onore, deve essere unita la somma di lire 150 in vaglia postale o bancario, indirizzato al Segretario della Corte d’O nore, quale contributo alle spese di Segreteria, nonché la dichiarazione scritta della parte di obbligarsi ad anticipare le maggiori spese occorrenti per inchieste e trasferte dei giudici fuori sede.
In caso di richiesta unilaterale seguita dalla adesione della controparte, è per questa debito di onore il rifondere alla parte avversa metà delle spese.
Art. 14. – Qualora la richiesta manchi di uno qualunque degli allegati di cui al presente regolamento, il Segretario non le darà corso finché non risulti corredata di tutti i documenti mancanti.
Art. 15. – Appena il Presidente della Corte abbia ricevuto dal Segretario la regolare richiesta di giudizio, procederà alla nomina del Turno giudicante.
Una volta nominato il Turno, non è concesso alle parti ritirare la richiesta anche se questa sia unilaterale.
Art. 16. – Le parti possono domandare al Turno un unico rinvio della decisione della controversia per produrre nuovi testi o documenti.
Il Turno giudicante può rifiutare o concedere, il rinvio; nel secondo caso stabilisce il termine definitivo.
- – Delle sanzioni.
Art. 17. – Il Turno giudicante, oltre esprimere il proprio giudizio sulle questioni morali e cavalleresche che a lui vengono sottoposte, può stabilire in sentenza sanzioni contro la parte che se ne sia resa meritevole.
Art. 18. – Queste sanzioni in ordine crescente di gravità sono:
- a)la censura per le infrazioni lievi alle norme morali e cavalleresche;
- b)la decadenza dal diritto di ottenere o concedere riparazioni. Essa è inflitta per infrazioni alle norme procedurali che regolano lo svolgimento delle vertenze cavalleresche;
- c) la sospensione a tempo da tale diritto per mancanze o infrazioni gravi ma tali da far presumere sicura l’emenda della parte che le ha commesse;
- d) la squalifica che fa perdere al colpito ogni considerazione morale e cavalleresca; essa viene inflitta per violazione gravissima alle norme dell’onore.
TITOLO II.
CORTE D’ONORE SUPREMA
A – Costituzione e funzionamento
Art. 19. – La Sede della Corte Suprema è in Roma: la Sede provvisoria è presso la Segreteria Generale dell’Istituto del Nastro Azzurro.
Il Presidente della Corte Suprema è la più alta dignità della Corte d’Onore. Esso sarà nominato dal Direttorio Nazionale.
Art. 20. – Il Presidente nomina tra i Componenti il Collegio due Vice Presidenti e un Segretario.
Art. 21. – Il Segretario conserva I’Archivio delle sentenze, compila il Massimario, tiene la cassa, il protocollo, i registri delle cause
Art. 22. – Il Presidente della Corte Suprema, o chi per esso, nomina per ogni vertenza un Turno giudicante composto di quattro Giudici e del Presidente stesso il quale può farsi sostituire da uno dei Vice Presidenti.
Art. 23. – Ai Turni giudicanti della Corte Suprema, al Giudice Relatore ed alle sentenze si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12.
B. – Giudizio della Corte Suprema.
Art. 24. – La richiesta del giudizio della Corte Suprema si può fare soltanto nei casi previsti dall’art. 5 dello statuto della Corte d’Onore entro il termine di 15 giorni dalla data della notificazione della sentenza della Corte d’Onore sezionale.
Art. 25. – La richiesta deve essere accompagnata da tutti i documenti di cui all’art. 12 dello Statuto sociale e dalla somma di Lire 200 quale contributo per le spese di Segreteria insieme con la dichiarazione di cui all’art. 13 del presente regolamento.
Art. 26. – Appena la richiesta risulti regolare, il Segretario la trasmetterà al Presidente della Corte Suprema e contemporaneamente chiederà alla Corte Sezionale che decise in prima istanza l’invio del fascicolo degli atti e documenti giacenti presso la Corte stessa.
Art. 27. – Il Presidente, nominato il Turno giudicante, ne darà immediata comunicazione agli interessati.
Art. 28. – Le sentenze della Corte Suprema potranno essere rese pubbliche a mezzo della stampa anche se le parti abbiano rinunziato a tale pubblicazione.
Art. 29. – La Corte Suprema deve emettere in qualunque caso la decisione definitiva senza rinviare la vertenza per nuovo esame alla Corte Sezionale.
Art. 30. – Le sanzioni previste dai precedenti articoli 17 e 18 possono essere applicate anche dalla Corte Suprema.