
Esercizio del potere e violazione dei diritti: l’esperienza dei Laogai in Cina (1)
Elda Franchi
I DIRITTI UNIVERSALI E IL CASO CINESE
E’ nozione comune che i diritti umani appartengono a ciascuna persona per il solo fatto di essere nata, indipendentemente dalle sue origini, dal sesso o dal luogo dove la persona medesima vive ed esercita le proprie attività.
Proprio perché connaturati all’esistenza di un individuo, essi sono inalienabili, ossia non possono essere venduti, ceduti o sottratti, e sono garantiti sul piano giuridico in ambito internazionale dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (2), che è il primo grande testo nel quale vengono enunciati i diritti dell’essere umano e con il quale sono indicate le regole a tutela del loro rispetto.
Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (3), considerati tali quando un “trattamento inumano deliberato costituisce o provoca sofferenze molto gravi e crudeli”. In tal caso, la Dichiarazione sanziona i comportamenti volti a infliggere intenzionalmente gravi sofferenze fisiche e psicologiche, indipendentemente dalla circostanza che le lesioni riportate dalla vittima risultino poi permanenti o se siano messe in atto soltanto con il fine di punire o estorcere informazioni.
Inoltre, sempre in base alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, “nessuno può essere trattenuto in condizioni di schiavitù o di servitù” (4), proibendo così, nel primo comma, che un qualsiasi individuo possa essere trattenuto in tali condizioni e, nel secondo comma, che nessuno possa essere costretto al lavoro forzato.
Tuttavia, per lenire il vincolo prescrittivo di esclusione di qualsivoglia tipo di induzione forzata al lavoro, il terzo comma della Dichiarazione prevede alcune eccezioni, ammettendo che non rientra in questa fattispecie:
a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni dell’articolo 5 della Convenzione;
b) il servizio militare o quello sostitutivo previsto nel caso degli obiettori di coscienza;
c) ogni servizio richiesto in occasioni di calamità che mettano in pericolo di vita la comunità;
d) ogni servizio o lavoro che faccia parte dei normali doveri civici.
Proprio il dettato del terzo comma, nonostante la generale condivisione delle finalità e del contenuto testuale, costituisce però la clausola cui si riferiscono molti Stati per far passare il lavoro forzato come lavoro obbligatorio, addirittura inserendo nelle proprie Costituzioni elenchi di circostanze in cui il lavoro forzato non è considerato come tale.
Ciò, nonostante che il Diritto Internazionale e il Diritto Umanitario Internazionale esprimano chiaramente la responsabilità che hanno i governi nel proteggere i propri cittadini dalle violenze e dagli abusi e l’obbligo velato di punire i colpevoli che non li rispettano.
In siffatto contesto, si inserisce la Legislazione Cinese che, pur riconoscendo sul piano formale i diritti umani e il valore della libertà individuale, limita gravemente il diritto alle libertà d’espressione, di associazione e di riunione pacifica, consentendo pratiche di lavoro forzato e finanche di tortura, mediante l’applicazione di leggi interne create appositamente per preservare la Sicurezza Nazionale.
(1) Questo articolo è tratto dalla tesi “Terrorismo. I campi di concentramento in Cina” presentata e discussa dalla dr.ssa Franchi presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, sede di Roma, il 4 luglio 2024, in occasione del conseguimento del Master in TERRORISMO E ANTITERRORISMO INTERNAZIONALE: OBIETTIVI, PIANI E MEZZI
(2) La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata adottata il 10 dicembre 1948, a Parigi, dall’Assemblea delle Nazioni Unite.
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In particolare, il principio di tutela della Sicurezza Nazionale è posto a base delle iniziative assunte dallo Stato cinese per contrastare i reati di “separatismo” ed “estremismo”, che qualificano come comportamenti criminosi le innocenti attività di dissenso politico espresse da quanti si battono per la libertà personale e per il rispetto dei Diritti Umani fondamentali.
Proprio nei confronti di questi attivisti politici rimane attiva una oramai decennale tradizione di “rieducazione sociale”, che consiste nel condizionamento forzato delle menti, mediante una sorta di induzione alla ortodossia del modo di pensare e di esprimersi, fino ad arrivare alla ridefinizione della propria identità culturale. Si tratta di un processo di costrizione all’apprendimento e di attività coercitive alle quali vengono esposte le persone ritenute “sbagliate” dallo Stato, perché esprimono pensieri non in linea con quelli insegnati dalla Dottrina sociale.
L’approccio rieducativo si concretizza in sede detentiva, attraverso un tentativo esplicito di cambiare il modo in cui agiscono e ragionano le persone detenute, che vengono indotte a rinnegare gli errori commessi in precedenza, attraverso “il pentimento e la confessione”, nonché mediante la violenza fisica che sfocia nella tortura.
La Cina definisce i citati luoghi di detenzione e rieducazione “Centri di istruzione e formazione professionale”, oppure “Centri di rieducazione attraverso il lavoro”, ma i documenti rinvenuti dalle varie associazioni di denuncia hanno dimostrato che questi campi sono vere e proprie prigioni, nelle quali, nonostante le affermazioni contrarie delle Autorità di Governo, i Diritti Umani vengono sistematicamente violati.
TRA REPRESSIONE E TERRORE
Tra il 1900 e il 1949, in Cina si succedettero vari Governi, nessuno dei quali fu in grado di riunificare tutto il Paese.
Soltanto il 1° ottobre 1949, con la vittoria di Mao Zedong, venne proclamata la nascita della Repubblica Popolare Cinese con capitale a Pechino: lo Stato Cinese si dotava di un unico potere centrale e iniziava un periodo di rivoluzione culturale, economica e sociale, con la contestuale adozione di diversi piani strategici basati sul controllo della classe contadina e, conseguentemente, sulla compressione delle libertà personali.
Vennero così elaborati piani quinquennali volti all’industrializzazione del paese, alla riorganizzazione del settore agricolo e alla contestuale creazione di un proprio modello di organizzazione carceraria indirizzato allo sfruttamento della manodopera, sotto l’esempio dei Gulag Sovietici.
Nel 1950 vennero ufficialmente istituiti alcuni centri detentivi di particolare severità che assunsero la denominazione di LAOGAI, ove i prigionieri iniziarono a confluire già nel 1951, anno in cui ebbe inizio la riforma agraria che vide l’imprigionamento di molti proprietari terrieri e contadini a seguito della redistribuzione delle terre.
In realtà, i Laogai si configurarono presto come uno dei principali strumenti di controllo della popolazione da parte dell’Autorità politica, a partire dagli anni cruciali in cui il sostanziale fallimento dei piani economici succedutisi in ambito agricolo ed industriale provocò una grave crisi sociale e le prime manifestazioni di soffocato dissenso rispetto alle capacità della classe dirigente.
Non a caso, proprio alla fine degli anni ‘50, nella legislazione cinese cominciarono a comparire le prime previsioni normative tese a configurare le ipotesi criminali di “separatismo” e di “estremismo religioso” come capi di accusa sufficienti per internare le persone nei Laogai.
(3) Il carattere assoluto dell’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è prescritto dall’articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione contro la Tortura, che recita: “No exceptional circumstances whatsover, whether a state of war or a threat of war. Internal political instability or any other public emergency. May be invoked as justification of torture”.
(4) Articolo 4 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, congiuntamente agli articoli 2 e 3 della stessa.
Infatti, le autorità di Pechino fecero rientrare dette fattispecie nella cornice della “guerra globale al terrorismo”, sicché coloro i quali ne venivano accusati diventavano ufficialmente “terroristi”: è questo il momento in cui il dissenso assume formalmente la veste mistificata della minaccia alla “sicurezza economica nazionale”, meritevole del più acerrimo contrasto, mediante ampliamento della funzione del controllo statale, repressione dei comportamenti ritenuti inidonei, imposizione di pratiche di terrore da parte dell’Autorità.
Si può allora parlare di “terrorismo di Stato”, da parte del Governo cinese?
In generale, il concetto di Terrorismo, benché assai diffuso ed abusato, risulta di comprensione e definizione assai complesse, in quanto l’azione terroristica può riferirsi a qualsiasi obiettivo, ideologia o fondamentalismo, si mostra con diverse modalità strutturali ed operative, attacca donne, bambini, uomini, per diverse ragioni.
Già dal 1937 la Comunità Internazionale ha provato a definirlo tramite la “Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism” (Convenzione per la Prevenzione e Punizione del Terrorismo) mai entrata in vigore e, nonostante i successivi tentativi, una definizione che portasse poi a contenere e debellare definitivamente il fenomeno non è mai stata trovata.
Conseguentemente, anche l’adozione della definizione di “terrorismo di Stato” presenta svariate difficoltà, in particolare se applicata al contesto cinese o a qualsiasi altra realtà statale nella quale le pratiche repressive di comportamenti o idee contrari all’indirizzo politico vigente siano previsti dal diritto positivo.
Comunque, volendo cercare di comprendere meglio il fenomeno di “terrorismo di Stato”, potremmo definirlo come l’uso di strategie, metodi di intimidazione violenta e strumenti di rieducazione forzata nei confronti della popolazione da parte dell’Autorità statale, che può decidere di ricorrere a condotte contro i suoi cittadini a fini repressivi per eliminare direttamente i comportamenti di insubordinazione e per rimuovere tutto ciò che viene ritenuto sbagliato o che viene interpretato contro la linea politica del potere, nonché per mantenere la sicurezza interna ed eliminare gli oppositori politici.
Alla luce di queste riflessioni, emerge allora la considerazione che i LAOGAI cinesi possono ben configurarsi come strumenti di terrore, adottati dal potere statale per violare i diritti della popolazione.
I LAOGAI
Con il termine Laogai si indicano quindi le diverse forme di lavoro correzionale penitenziario previste dal sistema giudiziario della Repubblica Popolare Cinese, ma il significato stretto del termine è quello di “Rieducazione attraverso il lavoro”.
I Laogai furono istituiti da Mao Zedong nel 1950, basandosi sull’esempio dei Gulag sovietici, anche se il lavoro forzato con scopi punitivi era una realtà presente in Cina già nel XVIII secolo, con la dinastia Qing.
Si iniziarono ad organizzare in maniera più uniforme nel 1952-1953 dopo una prima riunione nazionale nel giugno del 1952 sul lavoro e sull’indirizzo che i Laogai avrebbero dovuto assumere, per conseguire la rieducazione attraverso il lavoro coatto.
In quella sede, si stabilì che i Laogai avrebbero avuto due scopi principali: quello divulgato, di “riabilitare” i criminali attraverso il lavoro e l’indottrinamento politico e, quello celato, di creare la manodopera necessaria per poter generare un favorevole sviluppo economico a costo quasi pari a zero.
Dal 1954 al 1957 seguì una fase di relativa distensione, quasi da far pensare che i campi fossero scomparsi.
Invece, dalla campagna contro la destra nel 1958, l’irrigidimento politico si tradusse nella accentuazione del ricorso al lavoro forzato e i carcerati arrivarono a lavorare anche per più di 16 ore al giorno.
La situazione peggiorò ulteriormente nel 1961 ed aumentò la mortalità dei detenuti, anche per effetto del deterioramento delle loro condizioni alimentari, posto che le razioni di cereali vennero sostituiti da erbe e steli delle spighe di mais, nonchè pula di cereali, foglie di patata e alghe, per arrivare addirittura a residui della spremitura di piante oleose.
A partire dal 1972 la situazione iniziò a migliorare, anche se l’igiene e il cibo rimasero mediocri e la disciplina severa; per ogni detenuto diminuì il tempo dedicato allo “studio”, che risultava al momento meno efficace, ma rimaneva vigile il principio secondo il quale la liberazione del detenuto dipendesse dal suo comportamento all’interno del campo.
Nel periodo Maoista (1949-1976) e prima delle riforme di Deng (1978-1992), questi campi di concentramento venivano utilizzati prevalentemente per reprimere le opposizioni al regime, tenuto conto che i detenuti “controrivoluzionari” costituivano il 90% dei reclusi.
Anche all’inizio degli anni Novanta i campi continuarono ad essere al centro dell’apparato di Controllo del Partito, anche se le cifre sembra che fossero in ribasso.
Dal 29 dicembre 1994 il termine Laogai venne sostituito dal termine “Prigione” e al suo posto venne impiegato il termine Giayu.
In proposito, la “Gazzetta legislativa” del 7 gennaio 1995 scrisse che “Il cambiamento di denominazione del Laogai è imposto dai legami con la comunità internazionale e risulta proficuo nell’ambito della nostra lotta per i diritti dell’uomo sul piano internazionale” .
Nonostante i vari, piccoli cambiamenti avvenuti nei Laogai, il loro utilizzo, i metodi, la funzione, il carattere e i compiti sono rimasti invariati: si parla sempre di una particolare forma di lavoro forzato caratterizzato da sovraffollamento, uniforme obbligatoria con numero di matricola, produzione mineraria, tessile e meccanica, orari di lavoro improponibili imposti a uomini e donne, anziani, bambini, nemici del regime reclusi senza processo.
Le condizioni di vita dei prigionieri continuano ad essere orribili, in quanto sono marchiati uno ad uno, non hanno letti su cui dormire, non hanno cibo da poter mangiare, hanno la testa rasata a zero; anche gli alloggi variano a seconda del tipo di produzione, da edifici in muratura, a baracche, a capanne di legno.
Ma ciò che differenzia queste prigioni cinesi dagli analoghi campi sovietici (Gulag) è la volontà dichiarata di cambiare l’uomo, mediante il cosiddetto “lavaggio del cervello”.
Il sistema prevede tre fasi, durante le quali i carcerati devono riconoscere le proprie colpe, devono accusarsi e flagellarsi moralmente per averle compiute e devono sottomettersi alle autorità in un processo che prende il nome di “pentimento pubblico con atto di soggezione al lavoro”, arrivando così a riformare e stravolgere la propria personalità e a dare la completa adesione al potere che li sovrasta.
Il rimorso non è sufficiente, ma deve essere accompagnato dal pentimento.
Per conseguire tale risultato, i prigionieri vengono portati a riconoscere quanto fosse sbagliato il loro modo di pensare, profondamente differente dall’unico modo consentito e corretto, tramite lunghe “sessioni di studio” forzato giornaliere.
Tali sedute di indottrinamento vengono corredate di autocritiche e punizioni, autodenunce e autoflagellazioni, tutte volte a dare prova di aver capito gli sbagli fatti in precedenza.
In ogni caso, le “sessioni di studio” vengono messe in pratica dopo ore di lavoro forzato, la cui durata media va dalle 16 alle 18 ore al giorno e varia da campo a campo, in base al tipo di attività (industriale, agricola o estrattiva) cui il prigioniero viene assegnato.
I turni prevedono pesantissimi periodi di lavoro in miniera, nei campi o nelle fabbriche, in condizioni pericolosissime e malsane, con evidente vantaggio economico per il regime cinese e per le numerose imprese che investono in Cina: insomma, i Laogai vengono utilizzati come mezzo ulteriore per aumentare i profitti a costo quasi pari a zero.
Uno squadrone comprende 10-15 detenuti, 10-15 squadroni formano una compagnia, con quattro o cinque responsabili di compagnia; 8-12 compagnie costituiscono un battaglione e diversi battaglioni formano un distaccamento.
Negli anni si è anche capito che, per obbligare la vittima a fornire informazioni, o per riformarla e modificarne il comportamento o il modo di pensare, sin dalla costituzione dei Laogai venivano utilizzate varie forme di tortura: camicie di forza, scariche elettriche o pestaggi con un bastone elettrico, sospensioni per le braccia, pestaggi, isolamento forzato per diversi giorni senza cibo in celle di due, massimo tre metri cubi, infissione di aghi, panca della tigre, letto dei morti, abusi sessuali con vari strumenti, letto di stiramento.
Per tutto questo, molti prigionieri spesso ricorrono al suicidio come unica soluzione per porre fine alle proprie sofferenze.
Stanti le circostanze summenzionate, è facile comprendere perché l’esistenza stessa dei Laogai e ancor più il loro utilizzo siano argomenti poco noti in Cina e pressoché ignorati in ambito internazionale, per mancanza di documenti o di dati ufficiali diffusi dal governo cinese, che ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sulle condizioni di vita e di lavoro imposte ai prigionieri.
Tuttavia, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, anche questa realtà ha iniziato a venire alla luce, soprattutto grazie alle testimonianze dei prigionieri sopravvissuti e all’impegno informativo di alcune organizzazioni internazionali, quali Arcipelago Laogai e Laogai Research Foundation, una ONG per i diritti umani fondata nel 1992 da Harry Wu.
Harry Wu, nato a Shanghai l’8 febbraio del 1937 e morto negli USA il 26 aprile del 2016, venne arrestato per la prima volta nel 1956 per aver criticato il Partito Comunista Cinese durante la Campagna dei Cento Fiori.
Considerato cattolico e “controrivoluzionario di destra”, dal 1960 al 1979 Wu ha vissuto per 19 anni in ben 12 differenti campi di concentramento, costretto ad ogni tipologia di lavoro forzato, come l’estrazione di carbone, la costruzione di strade e il lavoro nei campi. Liberato definitivamente nel 1979 e consapevole che, se fosse rimasto in Cina, sarebbe stato costantemente perseguitato dallo Stato, nel 1985 emigrò negli USA e cominciò a scrivere delle sue esperienze nei Laogai, dedicandosi dal 1992 esclusivamente all’attivismo e alla denuncia delle violazioni dei diritti umani in Cina. Ha fondato la Laogai Research Foundation nel 1992, fungendo da testimone principale di questa storia di schiavitù.
La sua missione personale, insieme a quella della Laogai Research Foundation, è sempre consistita nella raccolta e pubblicazione di quante più testimonianze, informazioni e verità possibili sul brutale sistema carcerario della Repubblica Popolare Cinese, denunciando gli abusi dei diritti umani in Cina e sostenendo le vittime politiche e religiose.
A tal fine, la fondazione pubblica annualmente il “Laogai Handbook”, un manuale che elenca tutte le informazioni acquisite sulle attività dei Laogai in Cina, citando per ciascuno di essi l’ubicazione, la forma e lo sviluppo, nonché l’utilizzo e la tipologia delle relative produzioni manifatturiere, oltre ai nomi dei detenuti che si riesce a identificare nei singoli campi.
Harry Wu nel suo libro “Laogai: The Chinese Gulag”, pubblicato nel 1992, riporta l’esistenza di almeno 990 campi, ma allude al fatto che il numero reale possa essere dalle 4 alle 6 volte maggiore; inoltre, riferisce che dal 1949 fino alla metà degli anni ’80, si potevano contare almeno 50 milioni di prigionieri complessivamente ristretti in quei luoghi di detenzione, mentre il numero di prigionieri ospitati nei campi all’epoca della stesura e pubblicazione del libro si aggirava intorno agli 8 milioni di persone
Secondo un più recente indagine del 2008, nella Repubblica Popolare Cinese erano presenti nella prima decade del XXI secolo 1422 Laogai, ma sul numero reale di quei campi di detenzione presenti nel paese e sul conseguente numero di detenuti ivi ospitati non si hanno a tutt’oggi informazioni ufficiali.
CONCLUSIONI
La forte oppressione intimidatoria esercitata dal Governo Cinese nei confronti della propria popolazione, per sopire qualsiasi forma di dissenso anche attraverso la violazione dei Diritti Umani, connota l’azione statale di caratteristiche terroristiche, riscontrabili nella costante minaccia di un danno personale ingiustificato e nella reale commissione di crimini detentivi mistificati dal superiore principio di tutela della sicurezza nazionale nei confronti di quanti manifestano indirizzi di pensiero sgraditi al regime vigente.
Di certo, una maggiore conoscenza della situazione in atto e delle sue radici storiche consentirebbe alla Comunità Internazionale di acquisire piena consapevolezza della necessità di assumere iniziative idonee a promuovere una migliore tutela dei Diritti Umani della popolazione cinese.
Per conseguire tali risultati, si rende perciò necessario impostare una costante campagna di sensibilizzazione delle opinioni pubbliche, approfondendo le indagini sulle realtà detentive cinesi e ampliando la documentazione a disposizione.
A tal fine, merita di essere studiato ed analizzato, tra l’altro, il fenomeno pressoché sconosciuto della presenza femminile nei Laogai (anche la Logai Research Foundation le cita, senza però fornire notizie specifiche al riguardo), attraverso l’acquisizione di testimonianze in grado di fare luce sulle procedure di internamento delle donne, per comprendere se subiscano pene differenti rispetto agli uomini accusati di uno stesso reato.
Nel medesimo contesto, giova indagare su ruolo femminile all’interno del dissenso politico cinese, sui trattamenti imposti alle detenute politiche, sulle condizioni della loro vita detentiva, quali siano le condizioni detenzione loro riservate in caso di gravidanza o in presenza di figli, se subiscano abusi o violazioni sessuali.
Un altro oggetto di indagine che merita di essere approfondito è la contraddizione evidente tra gli abusi che si consumano nei Laogai e le prescrizioni giuridiche recate dalla Costituzione Cinese, che formalmente tutela i Diritti della persona, la libertà di espressione, di associazione e di riunione
Sennonché, non può sottacersi che proprio i difensori dei diritti umani sono stati coloro che hanno subito più spesso detenzioni arbitrarie o persecutorie, celate da rigorosa censura all’interno dello Stato cinese.
In proposito, basti pensare ai casi dell’attivista Xu Zhiyong e dell’avvocato per i diritti umani Ding Jiaxi (5), condannati rispettivamente a 14 e 12 anni di reclusione, per essere stati riconosciuti colpevoli del reato di “sovversione del potere statale”, in conseguenza delle ripetute denunce pubbliche di violazione dei diritti della popolazione cinese.
Il confronto fra il quadro giuridico di riferimento e i comportamenti delle Autorità in spregio al diritto deve allora arricchirsi anche con lo studio delle norme internazionali ratificate dalla Cina e con la valutazione documentata della reazione delle Nazioni Unite a fronte degli abusi riscontrati, anche per comprendere se si stia facendo quanto necessario e possibile per ricondurre l’azione pubblica cinese nel quadro delle tutele universalmente garantite alle persone.
In tale ambito, poi, merita di essere ulteriormente indagato il tema del rispetto in Cina dei Diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans gender, stanti le pressioni esercitate dalle Autorità sui gruppi Lgbt, fino al punto che i centri Lgbt sono stati chiusi “a causa di forze al di fuori del proprio controllo” e le relative comunità sono state escluse dall’accesso alle forme di comunicazione social come WeChat.