Le Medaglie al Valore dell’Esercito. Lineamenti generali

  

La Medaglia al Valore dell’Esercito è stata istituita con la Legge 26 luglio 1974, n. 330 per premiare atti di valore compiuti in attività militari non belliche da cui siano derivati lustro e decoro all’Esercito Italiano. Per l’attribuzione della medaglia d’oro e d’argento si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l’atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all’Esercito italiano.

Il parere sulla concessione delle ricompense è espresso da una Commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Segretario della Commissione è un Ufficiale superiore dell’Esercito.

Può essere assegnata a cittadini italiani e stranieri, Comandi, Corpi o Enti.

Tali ricompense sono suddivise in tre classi: Medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo al Valore dell’Esercito.

E’ conferita per Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa.

( dal Sito dello Stato Maggiore dell’Esercito)