
MEDAGLIA D’ORO ALVALORE MILITARE
LEGISLAZIONE – MODALITA DI CONCESSIONE
– R. Viglietto 26 marzo 1833: medaglia d’oro e medaglia d’argento
a seconda del maggiore o minore merito ai militari di qualsiasi gra- do, sia dell’Armata di terra che di quella di mare, che si siano distinti per aver compiuto un’azione di segnalato valore militare, sia in tempo di guerra che in tempo di pace. (Al R. Viglietto 26 marzo 1833 è allegato un elenco che riporta i vari casi di azioni di valore che possono essere ricompensate con una medaglia al valore militare). Allo stesso militare possono essere concesse complessivamente solo due medaglie al valore militare: o due d’oro, oppure una d’oro ed una d’argento o, infine, due d’argento. Per le successive azioni di segnalato valore i militari, già decorati di due medaglie al valore militare, potranno essere proposti per un avanzamento di grado o per una ricompensa di altro genere. Di norma la medaglia non viene concessa, a titolo collettivo, ad intieri reparti di truppa, salvo il caso di un’azione particolarmente valorosa compiuta simultaneamente dai militari di uno stesso reggimento o reparto.
– R. Decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (Serie 3ª): medaglia di bronzo.
La medaglia di bronzo viene concessa: in sostituzione della soppressa menzione onorevole al valore mi- litare;
la medaglia di bronzo può essere concessa: per premiare quegli atti di fermezza e di coraggio i quali, senza raggiungere gli estremi richiesti per meritare la medaglia di argento, meritino tuttavia una particolare distinzione.
– R. Decreto 28 dicembre 1902, n. 563: medaglia di bronzo
Concede la facoltà di fregiarsi di tante medaglie di bronzo quante sono quelle conseguite.
– R. Decreto 25 maggio 1915, n. 755: medaglia d’oro e medaglia d’argento
alla stessa persona possono essere concesse complessivamente solo tre medaglie d’oro o d’argento. Per le successive azioni di valore i militari, già decorati di tre medaglie d’oro o d’argento al valore militare, potranno essere proposti per un avanzamento di grado o per una ricompensa di altro genere. La limitazione sopraddetta non è applicabile per le medaglie da concedersi alla memoria dei caduti.
– R. Decreto 19 gennaio 1922, n. 295: medaglia d’argento
stabilisce che le proposte per la concessione della medaglia d’ar gento alle persone già decorate di tre medaglie d’oro o d’argento, che non raggiungano gli estremi per essere commutate in promozioni speciali od in ricompense di ordine cavalleresco, siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da un apposito contrassegno.
– R. Decreto 15 giugno 1922, n. 975: medaglia d’oro e medaglia d’argento
viene tolta ogni limitazione al numero delle concessioni di medaglie d’oro o d’argento che si possono conferire alla stessa persona vivente.
– R. Decreto 4 novembre 1932, n. 1423:
medaglia d’oro, medaglia d’argento e medaglia di bronzo a seconda del maggiore o minore merito alle persone che per compiere un atto di ardimento, che avrebbe potuto omettersi senza man- care al dovere ed all’onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e felice iniziativa, un grave e manifesto rischio in imprese belliche.
fonte: Uffici Storici di Forza Armata Esercito-Marina-Aeronautica. Costantino Scarpa -Paolo Sesanne, Le Decorazioni al Valore del Regno di Sardegna e d’Italia 1793 – 1946, Roma, 1976