Le ricerche per la individuazione della nascita dell’Istituto del nastro Azzurro hanno portato a constatare che lo Statuto della Legione Azzurra è stato stilato nel 1922. Questo lo si deduce dalla data di Stampa dello Statuto sul documento in nostro possesso. Infatti si legge :”Legione Azzurra, Statuto, Roma, Tipografia Editrice Cav. G Lolli Via Piombo 8, 1922″. Non si ha nozione del mese di stampa, e quindi le ricerche debbono continuare per cercare di comprendere quanto l’idea di costituire quello che sarà l’Istituto del Nastro azzurro sia nata.
Si riporta lo Statuto della Legione Azzurra.
Massimo Coltrinari
Statuto della Legione Azzurra
Articolo 1.
Si è costituita in Roma la “LEGIONE AZZURRA” fra decorati al valor militare.
Possono far parte della Legione Azzurra tutti quei combattenti di terra di mare dell’aria che avendo ottenuto per atti di valore compiuti dinanzi al nemico una ricompensa al valor militare non abbiano macchiata, con disonesto o riprovevole comportamento, la purezza originaria di essa.
Articolo 2.
La Legione Azzurra costituirà il copro nobiliare del valore dando ai segni del valore il loro fondamento e la loro ragione, nitidamente spirituale, di amore per la Patria
Articolo 3
La Legione Azzurra è apolitica e si propone
a. esaltare dignitosamente ciascuno e tutti per valorizzare in se stessi e negli altri, come nelle ore del cimento, il giusto orgoglio della maggior prova fornita, specie negli umili, ignari spesso dell’alto significativo del segno del valore della sua dignità e nella sua capacità di rivendicazione ed elevazione
b. di svolgere propaganda perché il frutto della vittoria a prezzo di sangue conquistato sia all’Italia custodito fiancheggiando tutte le iniziative e le azioni che a tale fine mirano.
c. di dare opera alle più semplici e più eletta diffusione e traverso episodi individuali e collettivi del corpo di nobiltà della essenza lirica ed epica del sentimento della Patria.
d. di offrire una Corte d’Onore azzurra a tutti gli azzurri: giudizio e guarentigia di risoluzioni fieramente oneste e civili.
e. di pubblicare l’albo d’oro degli azzurri costituendo il nucleo soldio e formidabile della nuova nobiltà che abbia per motto e per passione il travaglio azzurro del valore.
Articolo 4
La Legione Azzurra avrà in ogni capoluogo di provincia sezioni che dipenderanno da un Comitato Centrale di dieci membri che si chiamerà “Consiglio dei Dieci” ed avrà sede in Roma.
Ovunque il numero sia non inferiore a dieci sarà costituito un gruppo. I gruppi dipendono dalla sezione del capoluogo di provincia e ne formeranno parte integrante. Le sezioni sono autonome nel loro ordinamento interno ed eleggeranno un fiduciario. I fiduciari costituiranno un Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale eleggerà il Consiglio dei Dieci ed un Segreterio Generale.
Articolo 5
Titoli di iscrizione alla Legione Azzurra sono le ricompense al valore militare previste dall’art.119 dall’articolo 119 del regolamento di disciplina militare.
Articolo 6
Gli azzurri devono essere munitidella tessera della Legione che verrà ritirata dalle sezioni verso il pagamento di lit.18 annue.
Artciolo 7
Al Consiglio Nazionale sono demandate tutte le iniziative e le direttive che tendono al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo3 Si riunisce almento una volta all’anno ed ogni qualvolta lo creda necessario il Consiglio dei Dieci
Articolo 8
Il Consiglio dei Dieci amministra la Legione e sulle direttive del Consiglio Nazionale che ne cura gli interessi morali e materiali. Nei casi di urgenza si sostituisce al Consiglio Nazionale che sarà investito dell’esame dei provvedimenti di rugenza alla prima riunione
Articolo 9
il Segreterio Generale ha la firma degli atti della Legione
Articolo 10
Il presente statuto è provvisorio e diverrà definitivo in seguito a sanzione del Consiglio Nazionale
Fonte: Legione Azzurra, Statuto, Roma, Tipografia Editrice Cav. G Lolli Via Piombo 8, 1922